La vista rappresenta circa il 90% della percezione dell’essere umano e l’esserne privi comporta delle conseguenze significative in tutti gli ambiti quotidiani di vita dell’individuo. È proprio per questo motivo che, tra le varie categorie di disabilità, i ciechi sono stati i primi ad avere un intervento legislativo di tutela, nel 1948, che assicurava loro un assegno mensile di mantenimento e sostegno.
In quel periodo furono create diverse leggi che riguardavano la tutela e la difesa di questa particolare categoria di disabilità: le “Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili” (632/1954, la L. 66/1962 e la L. 382/1970), le “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” (L. 284 del 28 agosto 1997) che hanno consentito l’apertura di Centri Riabilitativi per problemi legati alla vista e l’inserimento dei non vedenti all’interno del mondo del lavoro; altri Decreti Legge specializzavano la funzione e il ruolo dei suddetti centri.
Nel 2001, per la prima volta, la cecità viene suddivisa in categorie di gravità, atto che concesse una conseguente differenziazione in termini di sostegno economico e un riconoscimento sociale ai differenti tipi di patologia e di individuo non vedente; in questa suddivisione venne incluso il soggetto ipovedente che fino a quel momento non veniva considerato cieco, né parzialmente cieco.
La legge n.138 del 2001 inserisce, inoltre, nelle categorie di gravità chi ha perso la visone periferica, cioè la capacità di percepire gli oggetti al limite del campo visivo. Tale legge ha portato il Consiglio Superiore di Sanità a considerare non più adeguata la classificazione di cieco assoluto (come sancita dalla legge n. 382 del 1970) e a definire la legge 138/2001 “innovativa e scientificamente adeguata, in quanto in questa valutazione si tiene conto sia dell’acutezza visiva centrale che del campo visivo, due elementi che, se alterati, possono invalidare la funzione visiva in modo differente per gravità”. Così il Ministero della Sanità sancisce, nello stesso anno, che tale legge debba essere utilizzata come riferimento in tutti gli ambiti medico-legali che valutino un danno a carico del sistema visivo. Dunque, viene definito cieco civile l’individuo non vedente totale o parziale le cui caratteristiche siano espresse nella categorizzazione della legge n.138 del 2001.
Il criterio valutativo medico-legale che sancisce la presenza della cecità è un residuo visivo non superiore a 1/10 con correzione ottica. Se il residuo visivo è compreso tra lo zero assoluto e 1/20; l’individuo rientra nella categorizzazione di cieco civile, mentre se il residuo visivo è compreso tra 1/20 e 1/10 stabilisce la categoria di invalido civile (ipovedente).
La condizione di cecità può essere provocata da molti tipi di patologie, alcune presenti fin dalla nascita, altre acquisite, altre accidentali. Sono ben noti i casi di cecità dovuti ad episodi di guerra (ciechi di guerra) o ad episodi accidentali che conducono alla perdita della vista. Più spesso, il problema visivo è presente fin dalla nascita e, nella maggioranza dei casi, può essere diagnosticato ed operato precocemente. Altre volte è un problema genetico che può manifestarsi in qualsiasi età e per il quale c’è poco da fare.

